Giornalisti e par condicio, le regole in campagna elettorale

Giornalisti e par condicio, le regole in campagna elettorale


1) Un giornalista candidato alle prossime elezioni amministrative può continuare a svolgere la propria attività?

Il giornalista candidato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa a condizione che non si occupi di politica e in particolare di argomenti che possano avere riflessi e ricadute sul voto. Tuttavia, la prestazione del giornalista sui servizi di media audiovisivi di cui alla legge 28/2000 deve essere sospesa durante la campagna elettorale anche nel caso in cui si riferisca a materie non attinenti. Infatti, l’apparizione in video (o audio, nel caso della radio) viene considerato di per sé un indebito vantaggio per il giornalista-candidato.


2) Un direttore responsabile, candidato alle elezioni Amministrative, può continuare a svolgere il proprio ruolo?
È opportuno che dal momento della candidatura e sino alla conclusione delle elezioni la direzione della testata sia affidata al vice direttore. Il giornalista potrà ottenere gli stessi spazi sul giornale, televisione, radio o sito web alle medesime condizioni degli altri candidati.

3) Un giornalista invitato a presentare una serata elettorale organizzata da un candidato, come si deve comportare?
Il giornalista dovrebbe astenersi dal condurre eventi a favore di un singolo candidato. Nel caso dovesse accettare l’incarico dovrebbe comunicare in modo evidente e chiaro in avvio di manifestazione e ripeterlo nel corso della stessa manifestazione che si tratta di una prestazione professionale e non di una presa di posizione personale.

4) Un giornalista che entra in possesso di una notizia “sensibile” su un candidato alle elezioni a pochi giorni dal voto come si deve comportare?
Il giornalista è tenuto a rivelare le notizie nel momento in cui ne viene a conoscenza. Nel periodo elettorale dovrà fare in modo, nel caso si tratti di una notizia negativa che potrebbe danneggiare il candidato, che l’interessato abbia la possibilità di replicare nei tempi previsti dalla campagna elettorale.

5) Un sindaco, un assessore o un consigliere uscente e nuovamente candidato organizza un incontro per illustrare l’attività svolta nel corso del mandato a pochi giorni dalle elezioni. Il giornalista come deve comportarsi?
Il giornalista dovrà riportare l’attività svolta dal candidato in modo professionale e senza eccessi e sensazionalismi per quanto riguarda l’attività svolta, riportando eventualmente in modo sobrio gli aspetti inediti della campagna elettorale.

6) Un giornalista può esternare le proprie simpatie politiche partecipando a meeting o eventi nella veste di semplice cittadino?
Il giornalista durante la sua attività, e in particolar modo nel corso della campagna elettorale, mantiene un atteggiamento professionale ed evita di assumere posizioni politiche di parte, anche quando presenzia ad eventi a titolo personale.

7) È opportuno che un giornalista mostri le proprie simpatie politiche indossando o esibendo gadget elettorali?
Il giornalista evita di palesare in ogni modo le proprie simpatie e i propri orientamenti elettorali.

8) Una testata organizza un confronto elettorale tra i vari candidati a sindaco. Come comportarsi in caso di rinuncia da parte di uno dei candidati?
Il moderatore dell’incontro all’inizio del confronto elettorale ricorderà che tutti i rappresentanti candidati alle elezioni sono stati invitati e che il tale candidato di quell’area politica ha preferito non intervenire al confronto. Nel caso in cui si tratti di iniziativa svolta da un’emittente radiotelevisiva locale - ivi comprese le  web tv che siano testate giornalistiche iscritte al registro della stampa depositato in Tribunale - o da una testata giornalistica on line iscritta al registro della stampa depositato in Tribunale che offra anche contenuti audiovisivi, vigono le disposizioni previste per i programmi di comunicazione politica di cui alla legge 28/2000 (tra l’altro: comunicazione preventiva scritta al Corecom di riferimento almeno 7 giorni prima dello svolgimento del confronto; predisposizione di specifici contenitori  con cicli a cadenza quindicinale; nessuna redistribuzione del tempo assegnato a uno o più candidati eventualmente assenti, benché formalmente invitati, fra i candidati  presenti al confronto).

9) Le varie testate hanno da tempo profili social propri. Il silenzio elettorale vale anche per le piattaforme web?
Le norme che regolano la diffusione di notizie relative alle prossime elezioni e ai vari candidati valgono anche per i profili social delle testate stesse. Va specificato che si deve trattare di testate giornalistiche ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano il silenzio (art. 9 della legge n. 212 del 1956 e s.m.i. e art. 9 bis del d.l. n. 807/1984, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10), da cui sono esclusi quotidiani e periodici. La violazione del silenzio ai sensi di queste norme esula dall’ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dei suoi organismi funzionali territoriali (i Corecom) , risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie.

10) Diritto all’oblio: può venir meno nel momento in cui un cittadino decide di candidarsi?
Il giornalista dovrà valutare con attenzione la notizia che in condizioni normali non dovrebbe essere pubblicata bilanciando il diritto all’oblio all’eventuale interesse pubblico con riferimento alle elezioni.

11) Un giornalista può schierarsi politicamente sui propri profili social privati?
Il giornalista deve rispettare sempre e comunque le regole deontologiche dal Testo unico dei doveri del giornalista. Tale comportamento improntato a terzietà ed equilibrio si estende dunque pure alle attività eventualmente svolte sui social (produzione e/o condivisione di testi, immagini, file audio, ecc…)  anche quando  utilizzi il proprio profilo personale.


12) Un giornalista può svolgere il ruolo di addetto stampa di un candidato o di un gruppo politico?
Il giornalista che sceglie o accetta di svolgere il ruolo di addetto stampa per un candidato alle elezioni sospende la sua attività di giornalista presso testate giornalistiche o comunque interrompe la scrittura di articoli di politica elettorale per testate giornalistiche.

13) Come regolarsi in ordine alla diffusione dei risultati di sondaggi?
Con riferimento ai sondaggi, oltre al Testo Unico dei doveri del giornalista, va applicato il regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP di AgCom, che ne costituisce una specificazione. Inoltre, con riferimento ai sondaggi politico elettorali nel corso della campagna elettorale, trova applicazione la legge 28/2000. Per cui, oltre ai doveri di trasparenza da rispettare nella diffusione sui mezzi di comunicazione (nel caso dei sondaggi, AgCom ha competenza sia sugli Smav che sulle testate giornalistiche in generale), va rispettato il divieto assoluto di diffusione dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti al voto.

14) Come effettuare le segnalazioni relative alle violazioni di competenza del Corecom?
La legge 28/2000 stabilisce, all’art. 10, che solo i soggetti politici interessati sono legittimati a segnalare le violazioni all’AgCom, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore.

15) Come segnalare eventuali violazioni deontologiche dei giornalisti?
Eventuali violazioni deontologiche possono essere segnalate direttamente al Consiglio territoriale di disciplina istituito presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti all’indirizzo di posta certificata cdt@odgsiciliapec.it.