I Poteri connessi con lo status di giornalista

I Consigli provvedono alle iscrizioni all'Albo professionale e alle cancellazioni.

 

Le cancellazioni sono deliberate d'ufficio per le seguenti cause:

a) trasferimenti: nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; in caso di cambiamento di residenza il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo di nuova residenza;

b) perdita del godimento dei diritti civili: essa opera come causa di cancellazione qualunque ne sia il titolo da cui è derivata;

c) perdita della cittadinanza italiana: in tal caso il giornalista può essere iscritto - a sua domanda - nell'elenco speciale per gli stranieri;

d) condanna penale: sono cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero di interdizione dalla professione giornalistica, l'iscritto è "sospeso" di diritto durante il periodo di interdizione; nell'ipotesi di condanna penale che non importi la detta pena accessoria, il Consiglio inizia l'azione disciplinare ove ne ricorrano le condizioni;

e) perdita dell'esclusività prevista dalla legge "professionale": si prevede la cancellazione del giornalista professionista quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della "esclusività" professionale; ricorrendo tale ipotesi, il professionista può essere trasferito - a sua domanda - nell'elenco dei pubblicisti;

f) inattività: è disposta la cancellazione dagli elenchi dopo due anni di attività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione; nel calcolo dei termini non si tiene conto dei periodi di inattività professionale dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative politiche o scientifiche, o all'espletamento di obblighi militari. La cancellazione per inattività è comunque esclusa per i giornalisti che abbiano maturato almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività lavorativa con le caratteristiche di continuità e remuneratività;

g) cessazione dei requisiti di legge per i direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico: la cancellazione dal relativo elenco speciale, nel caso vengano a cessare i requisiti previsti in genere per i direttori responsabili di quotidiani o periodici dalla legge sulla stampa (cittadinanza italiana e possesso degli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche), nonché in caso di decadenza della registrazione della pubblicazione, o intervenuto mutamento della natura della rivista o periodico.

I Consigli provvedono, inoltre, alla reiscrizione (art. 42 L. n. 69) dei giornalisti cancellati dall'Albo che ne facciano richiesta quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

 

La tenuta, la revisione dell'Albo ed altre competenze

I Consigli curano la tenuta dell'Albo ed annualmente la revisione (art. 30 Regolamento esecuzione).

I Consigli hanno l'amministrazione dei beni dell'Ordine e sono tenuti, annualmente, alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; dispongono la convocazione dell'assemblea; fissano, nei limiti previsti dalla legge, le quote annuali dovute dagli iscritti e determinano i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché il rilascio dei certificati.