L'ordinamento professionale
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 69/63 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 - D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 - D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384)
I principi introdotti dalla legge n. 69/63 prevedono, da un lato, un particolare regime d'accesso e di svolgimento dell'attività giornalistica; dall'altro la configurazione strutturale dell'Ordine professionale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione attiva, contenziosa, etc., ai suoi organismi di articolazione.
La disciplina sull'attività prevede:
a) l'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista;
b) la definizione dei diritti e dei doveri inerenti allo status di giornalista e la corrispondente previsione dei poteri disciplinari e delle sanzioni, quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale e la radiazione dall'Albo;
c) la suddivisione dei giornalisti che svolgano l'attività in forma professionale in due categorie: quella dei "professionisti" e quella dei "pubblicisti": la prima, composta da coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica; la seconda, da coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi. A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell'Albo in due elenchi;
d) la previsione e la disciplina della "pratica giornalistica", il cui svolgimento, per almeno 18 mesi di tempo, è posto come condizione per l'accesso all'elenco dei "professionisti", e la corrispondente istituzione di un apposito registro dei praticanti;
e) la previsione di una speciale prova di idoneità professionale;
f) l'istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri, e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
La disciplina "strutturale", cioè l'autogoverno, si realizza invece attraverso l'articolazione dell'Ordine in due gradi di organi: il primo, costituito dai Consigli regionali o interregionali, eletti su base territoriale dagli iscritti; il secondo, costituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine, formato da membri eletti in sede regionale, ed avente la peculiare funzione di decidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dei Consigli regionali.